Art. 536 · Danni di avaria comune.
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Art. 536

541 / 1356

Danni di avaria comune.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assicuratore deve risarcire, per il loro intero ammontare nei limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di avaria comune, salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a contribuzione, la facoltà di surrogarsi all'assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.
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