Art. 53 · Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo.
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Art. 53

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Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo.

In vigore dal 21 apr 1942
Presso ogni ufficio di compartimento è tenuto, nelle forme stabilite dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell'ambito della circoscrizione.
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