Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro TERZO›Titolo QUINTO
Art. 524
529 / 1356Colpa e dolo dell'equipaggio.
In vigore dal 21 apr 1942
L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in tutto od in parte da colpa del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purchè vi sia rimasto estraneo l'assicurato.
Tuttavia, se l'assicurato è anche comandante della nave, l'assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo.
Nell'assicurazione delle merci, l'assicuratore risponde altresì del dolo del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio.
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