Art. 519 · Assicurazione del nolo da guadagnare.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUINTO

Art. 519

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Assicurazione del nolo da guadagnare.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assicurazione del nolo lordo da guadagnare copre il nolo per l'intero ammontare pattuito nel contratto di utilizzazione della nave. L'assicurazione del nolo netto copre, in difetto di convenzione, il sessanta per cento del nolo lordo. In mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo. All'assicurazione del nolo da guadagnare si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione della nave.
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