Art. 509 · Prescrizione.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUARTOCapo II

Art. 509

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Prescrizione.

In vigore dal 21 apr 1942
Il diritto alle indennità e al compenso di ricupero si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.
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