Art. 506 · Intervento dell'autorità marittima.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUARTOCapo II

Art. 506

511 / 1356

Intervento dell'autorità marittima.

In vigore dal 11 feb 2026
Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.

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Pro

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