Art. 504 · Ricupero senza mezzi nautici.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUARTOCapo II

Art. 504

509 / 1356

Ricupero senza mezzi nautici.

In vigore dal 21 apr 1942
Nel concorso di più persone che intendano assumere il ricupero di relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici, si applica il disposto dell'. Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli ; la consegna delle cose ricuperate deve essere fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni. In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso è ripartito, tra le persone che hanno cooperato al ricupero, dall'autorità indicata nell', in relazione alle fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno.
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