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Art. 50
50 / 1356Disciplina dell'uso di beni demaniali.
In vigore dal 21 apr 1942
Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprietà dello Stato, nelle località dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento regola la destinazione e l'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali, e ne determina i canoni relativi.
Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata.
Storico versioni
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