Art. 496 · Ripartizione del compenso.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUARTOCapo I

Art. 496

501 / 1356

Ripartizione del compenso.

In vigore dal 21 apr 1942
Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'armatore e per due terzi ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell'opera da ciascuno prestata. La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non può essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell'intero ammontare del compenso stesso.
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