Art. 488 · Danni non derivanti da collisione materiale.
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Art. 488

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Danni non derivanti da collisione materiale.

In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un'altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale.
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