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Art. 484
489 / 1356Urto per colpa comune.
In vigore dal 21 apr 1942
Se la colpa è comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravità della propria colpa e dell'entità delle relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento è dovuto in parti uguali.
Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in colpa sono tenute solidalmente.
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