Art. 483 · Urto per colpa unilaterale.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo TERZO

Art. 483

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Urto per colpa unilaterale.

In vigore dal 21 apr 1942
Se l'urto è avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni è a carico della nave in colpa.
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