Art. 465 · Duplicati della polizza.
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Art. 465

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Duplicati della polizza.

In vigore dal 21 apr 1942
Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco o della polizza di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati. I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'. I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.
Storico versioni

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