Art. 457 · Dichiarazione d'imbarco.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. V

Art. 457

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Dichiarazione d'imbarco.

In vigore dal 21 apr 1942
Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano. Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.
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