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Art. 457
462 / 1356Dichiarazione d'imbarco.
In vigore dal 21 apr 1942
Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano.
Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.
Storico versioni
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