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Art. 453
458 / 1356Recesso del caricatore prima della partenza.
In vigore dal 21 apr 1942
Dopo la caricazione delle merci il caricatore può avvalersi della facoltà prevista dall', solo quando dichiari di recedere dal contratto entro il termine d'uso per la partenza della nave e la scaricazione non cagioni ritardo alla partenza medesima.
Storico versioni
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