Art. 452 · Caricazione delle merci.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. IV

Art. 452

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Caricazione delle merci.

In vigore dal 21 apr 1942
Il caricatore deve presentare le merci per l'imbarco nei termini d'uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d'uso. Decorso il termine per la consegna delle merci, il comandante ha facoltà di partire senza attendere il carico, e il caricatore è tenuto al pagamento dell'intero prezzo di trasporto.
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