Art. 443 · Inesatta dichiarazione di portata della nave.
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Art. 443

455 / 1364

Inesatta dichiarazione di portata della nave.

In vigore dal 21 apr 1942
Il vettore che abbia dichiarato la portata della nave in misura maggiore o minore di quella effettiva, è tenuto al risarcimento dei danni, sempre che la differenza ecceda il ventesimo.
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