Art. 425 · Imballaggi e marche di contrassegno.
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Art. 425

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Imballaggi e marche di contrassegno.

In vigore dal 21 apr 1942
Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio. Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivanti da imperfetta apposizione delle marche.
Storico versioni

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