Art. 421 · Obblighi del vettore all'inizio del viaggio.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. II

Art. 421

426 / 1356

Obblighi del vettore all'inizio del viaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
Il vettore, prima dell'inizio del viaggio, oltre ad usare la normale diligenza perché la nave sia apprestata in stato di navigabilità e convenientemente armata ed equipaggiata, deve curare che le stive, le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le altre parti della nave destinate alla caricazione siano in buono stato per il ricevimento, la conservazione e il trasporto delle merci.
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