Art. 419 · Trasporti di cose.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. II

Art. 419

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Trasporti di cose.

In vigore dal 21 apr 1942
Il trasporto di cose può avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e può effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata.
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