Art. 414 · Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole.
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Art. 414

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Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole.

In vigore dal 21 apr 1942
Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
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