Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo III›Sez. I
Art. 414
419 / 1356Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole.
In vigore dal 21 apr 1942
Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-414