Art. 409 · Responsabilità del vettore per danni alle persone.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo IIISez. I

Art. 409

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Responsabilità del vettore per danni alle persone.

In vigore dal 21 apr 1942
Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile.
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