Art. 4 · Navi e aeromobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno stato.
Codice della navigazione

Art. 4

4 / 1356

Navi e aeromobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno stato.

In vigore dal 13 apr 1990
Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana la nave e' considerata italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera la nave non e' considerata italiana ai fini di cui al presente articolo.

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Pro

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