Art. 398 · Cessione del diritto al trasporto.
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Art. 398

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Cessione del diritto al trasporto.

In vigore dal 21 apr 1942
Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
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