Art. 388 · Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo II

Art. 388

393 / 1356

Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo.

In vigore dal 21 apr 1942
Il noleggiante a tempo non è obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto. Del pari egli non è obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.
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