Art. 386 · Obblighi del noleggiante.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo II

Art. 386

391 / 1356

Obblighi del noleggiante.

In vigore dal 21 apr 1942
Il noleggiante è obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di navigabilità per il compimento del viaggio, ad armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei prescritti documenti. Il noleggiante è responsabile dei danni derivanti da difetto di navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.
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