Art. 383 · Prescrizione.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo I

Art. 383

388 / 1356

Prescrizione.

In vigore dal 21 apr 1942
I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso previsto dall'articolo precedente, dalla data di riconsegna della nave. Nel caso di perdita presunta della nave, il termine decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione.
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