Art. 379 · Obblighi del locatore.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo PRIMOCapo I

Art. 379

384 / 1356

Obblighi del locatore.

In vigore dal 21 apr 1942
Il locatore è tenuto a consegnare la nave, con le relative pertinenze, in stato di navigabilità e munita dei documenti necessari per la navigazione, nonché a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale della nave secondo l'impiego convenuto.
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