Art. 371 · Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo VI

Art. 371

376 / 1356

Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave.

In vigore dal 21 apr 1942
I diritti spettanti agli eredi presunti dell'arruolato e agli altri aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.
Storico versioni

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