Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo V
Art. 367
372 / 1356Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave.
In vigore dal 21 apr 1942
L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.
Se la retribuzione percepita dall'arruolato a bordo della nave, sulla quale è imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell', l'armatore è tenuto a corrispondergli la differenza.
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