Art. 366 · Luogo di rimpatrio.
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Art. 366

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Luogo di rimpatrio.

In vigore dal 21 apr 1942
Il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento. Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra località da lui indicata.
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