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Art. 362
367 / 1356Decorrenza delle indennità previste negli articoli precedenti.
In vigore dal 21 apr 1942
Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all'arruolato il diritto ad una indennità giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l'arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso è stato effettuato.
Quando la risoluzione del contratto è determinata da una delle cause indicate nell' n. 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all'arruolato è regolato dall', l'indennità di cui all' decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto.
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