Art. 36 · Concessione di beni demaniali.
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Art. 36

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Concessione di beni demaniali.

In vigore dal 15 set 1954
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che la presente modifica ha effetto anche ai fini delle concessioni previste dall'art. 54 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

Le tue annotazioni

Pro

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