Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 352
357 / 1356Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
In vigore dal 12 mar 1987
In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, è dovuta all'arruolato un'indennità nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso.
Note all'articolo
- La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennita' di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."
- La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 2 marzo 1987, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennita' di anzianita' nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto imputabile all'arruolato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-352