Art. 351 · Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'armatore.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 351

356 / 1356

Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'armatore.

In vigore dal 1 giu 1982
In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà dell'armatore, è dovuta all'arruolato una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. Ai fini dell'applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermità per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell'.

Note all'articolo

  • La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennita' di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."

Le tue annotazioni

Pro

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