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Art. 35
35 / 1356Esclusione di zone dal demanio marittimo.
In vigore dal 21 apr 1942
Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.
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