Art. 346 · Sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo III

Art. 346

350 / 1356

Sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento.

In vigore dal 21 apr 1942
L'autorità marittima o quella consolare su domanda dell'arruolato, può ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l'assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto. In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa dell'armatore.
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