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Art. 345
349 / 1356Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'armatore.
In vigore dal 7 feb 1991
L'armatore ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all'arruolato.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
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