Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 343
347 / 1356Casi di risoluzione di diritto del contratto.
In vigore dal 21 apr 1942
Il contratto di arruolamento si risolve di diritto:
1) in caso di perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonché in caso di preda;
2) in caso di perdita della nazionalità della nave;
3) in caso di vendita giudiziale della nave;
4) in caso di morte dell'arruolato;
5) quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;
6) quando l'arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave;
7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato;
8) in caso di revoca da parte dell'esercente la potestà o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto;
9) quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorità;
10) quando l'arruolato fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.
Storico versioni
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