Art. 338 · Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio.
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Art. 338

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Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
Se la retribuzione è determinata a viaggio, essa è proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del contratto; ma se l'ulteriore durata è dovuta a causa non imputabile all'armatore, l'aumento proporzionale è ridotto a un terzo. La retribuzione non è soggetta a diminuzione se la nave compie un viaggio più breve di quello previsto nel contratto.
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