Art. 335 · Caricazione abusiva di merci.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo II

Art. 335

339 / 1356

Caricazione abusiva di merci.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante e gli altri componenti dell'equipaggio non possono caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell'armatore o di un suo rappresentante. L'arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.
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