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Art. 33
33 / 1356Ampliamento del demanio marittimo.
In vigore dal 21 apr 1942
Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell', la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione è fatta con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con il ministro per le finanze.
Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.
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