Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo I
Art. 329
Abrogato333 / 1356Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare.
In vigore dal 18 dic 2025
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-329