Art. 313 · Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 313

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Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
In caso di pilotaggio, il comandante è responsabile dei danni causati alla nave da errata manovra, se non provi che l'errore è derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.
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