Art. 301 · Riduzione delle razioni di viveri.
Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo IV

Art. 301

311 / 1364

Riduzione delle razioni di viveri.

In vigore dal 21 apr 1942
Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non è possibile sopperire a norma dell'articolo precedente, il comandante deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute all'equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni di un possibile rifornimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-301