Art. 296 · Atti di stato civile e testamenti.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 296

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Atti di stato civile e testamenti.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale di stato civile previste dal presente codice e riceve i testamenti indicati nell' del codice civile.
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