Art. 29 · Pertinenze del demanio marittimo.
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Art. 29

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Pertinenze del demanio marittimo.

In vigore dal 21 apr 1942
Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.
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