Art. 27 · Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo PRIMOCapo II

Art. 27

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Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero.

In vigore dal 21 apr 1942
La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari.
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