Art. 268 · Forma della dichiarazione.
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Art. 268

271 / 1356

Forma della dichiarazione.

In vigore dal 21 apr 1942
La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall'autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.
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