Art. 261 · Difetto di maggioranza.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo II

Art. 261

264 / 1356

Difetto di maggioranza.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando una deliberazione non può essere presa per mancata formazione della maggioranza richiesta dagli articoli precedenti, il tribunale nella circoscrizione del quale è l'ufficio d'iscrizione, su domanda di uno o più caratisti, assunte le necessarie informazioni e sentiti gli altri comproprietari, provvede con decreto secondo l'interesse comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-261